Cambio Residenza in Tempo Reale

Dal 9 maggio 2012 entra in vigore la nuova disciplina prevista dall'art. 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35.
Quando un nucleo familiare si trasferisce da un comune a un altro comune italiano o dall'estero o quando ha cambiato abitazione deve dichiarare il nuovo indirizzo all´Ufficio Anagrafe nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno.

 

Presentazione della domanda


La domanda deve essere presentata compilando l’apposita modulistica:

 

 

E' possibile presentare la domanda attraverso una delle seguenti modalità:

  • di persona esclusivamente allo sportello anagrafico di AIELLO CALABRO
  • di persona agli sportelli anagrafici del comune solo per il cambio di indirizzo all'interno del comune di AIELLO CALABRO
  • per raccomandata da spedire al seguente indirizzo: 
  • per via telematica (specificando nell’oggetto "iscrizione anagrafica"), al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata:

La dichiarazione può essere resa da un qualsiasi componente del nucleo familiare, purché maggiorenne.
I componenti maggiorenni del nucleo familiare devono comunque sottoscrivere il modulo di richiesta.
La persona che richiede il trasferimento di residenza o il cambiamento di indirizzo deve compilare chiaramente e completamente tutti i campi del Modulo obbligatori contrassegnati da un asterisco *. In caso contrario la domanda è IRRICEVIBILE


Nel Modulo occorre indicare chiaramente:


•  i dati anagrafici di tutti i componenti del nucleo familiare;
•  il Comune o lo Stato estero da cui provengono;
•  l´indirizzo esatto e completo del numero civico e del numero interno dell´abitazione;
• in caso di coabitazione, il nominativo di chi già occupa l´appartamento, al quale il Comune trasmetterà un avvio di procedimento della richiesta di residenza presso la sua abitazione


Documentazione da allegare:


• Documento d'identità in corso di validità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente;
• Per i cittadini extracomunitari è necessario il passaporto o documento equipollente e la documentazione indicata nell'allegato A);
• I cittadini comunitari dovranno presentare documento di riconoscimento e la documentazione prevista dalla normativa a seconda del titolo in base al quale effettuano la richiesta (lavoro subordinato, motivi di studio, ricongiungimento familiare) e indicata nell'allegato B). Modalità di trasmissione della richiesta di cambio e di residenza e indirizzo
• I cittadini potranno presentare tutte le dichiarazioni anagrafiche (cambio di residenza con provenienza da altro comune o dall'estero, cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune) non solo allo sportello Com_Unico, ma anche per raccomandata, per fax o per via telematica.
   

La trasmissione telematica e' consentita mediante una delle seguenti modalità:


• sottoscrizione del dichiarante con firma digitale
• identificazione del dichiarante attraverso carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi
• trasmissione attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante
• acquisizione mediante scanner di copia della dichiarazione - debitamente compilata e firmata - e di copia del documento d'identità del dichiarante e trasmissione tramite posta elettronica semplice.

Procedimento di cambio di residenza

Fermo restando che la decorrenza giuridica del cambio di residenza decorre dalla data di presentazione della dichiarazione, entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni "documentate".
Tutte le normali certificazioni potranno essere rilasciate solo ed esclusivamente a seguito della cancellazione e della verifica dei dati dichiarati da parte del comune di provenienza entro gli ulteriori e successivi 5 giorni lavorativi.
Il Comune entro 45 giorni dalla dichiarazione procede all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica: accertamento da parte della Polizia Municipale attestante la sussistenza della situazione di fatto e cioè che il soggetto interessato abbia effettivamente stabilito la sua dimora abituale nel Comune di Cirò e all´indirizzo dichiarato.
Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dei benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.


ScaricaCIRCOLARE N. 14/2014 - DECRETO LEGGE 28/03/2014 N. 47 - LOTTA ALL'OCCUPAZIONE ABUSIVA DI IMMOBILI 

La Direzione Centrale dei Servizi Demografici del Ministero dell'Interno ha emanato la circolare n. 14/2014 relativa all'articolo 5 del dl 47/2014, così come convertito dalla legge 80/2014, recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per EXPO 2015".

Il presente Decreto prevede, all'art. 5, che "chiunque occupa un immobile senza titolo non può chiedere la residenza nè l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e agli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge".

 

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