La figura del vicesindaco è stata introdotta dell'art. 16, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81. In precedenza le funzioni vicarie del sindaco erano svolte dall'assessore anziano. Peraltro, gli statuti comunali, adottati a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990, già prevedevano questa figura.
La supplenza temporanea di cui all'articolo 53, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 si realizza quando il sindaco:
- è materialmente assente per una qualsiasi ragione (malattia, ferie, ecc.);
- pur presente, è occupato nell'esercizio di altre funzioni d'istituto (impedimento temporaneo materiale) o versa in una situazione di astensione obbligatoria in relazione a un atto (impedimento temporaneo giuridico);
- è stato sospeso di diritto dalla carica, ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 235/2012.
In tutti i casi in cui sostituisce il sindaco, il vicesindaco esercita anche le funzioni a lui spettanti in qualità di ufficiale del Governo.
Alle funzioni vicarie del sindaco il vicesindaco cumula quelle di assessore e, come tale, riceve normalmente dal sindaco la "delega" per talune materie o atti.
Vicesindaco facente funzioni
Nel caso di decesso del sindaco, l’articolo 53, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che le funzioni del Sindaco siano svolte dal Vicesindaco e che il Consiglio e la Giunta rimangano in carica sino alla elezione del nuovo Sindaco.